COME E QUANDO FARE OPPOSIZIONE CONTRO LA CARTELLA DI PAGAMENTO NOTIFICATA DA EQUITALIA: PAGARE O PRE

Ricevere la notifica di un atto del fisco non fa piacere a nessuno: comprensibile quindi che, dopo la visita del postino, il contribuente si chieda subito come contestare la cartella di pagamento di Equitalia.
In verità, non esiste una risposta valida per qualsiasi tipo di situazione, così come non è detto che vi sia sempre una soluzione favorevole al debitore: non tutti i vizi di carattere “formale”, cui spesso si ricorre per evitare di pagare quando l’imposta è dovuta, possono garantire l’accoglimento del ricorso al giudice. Così è sempre bene valutare con il massimo scrupolo, e con il consiglio di un professionista esperto del ramo, se è opportuno procedere all’impugnazione o meno. Con la consapevolezza che oggi è più facile, per chi perde, essere condannato al pagamento delle spese processuali, anche se si agisce per piccoli importi.
Ecco quindi questa breve guida per analizzare gli aspetti più delicati delle cartelle di pagamento e l’eventuale possibilità di contestazione.
Indice
1 La contestazione non può mai entrare nel merito delle somme
2 Quali sono i “vizi propri” della cartella di pagamento?
3 La notifica della cartella di pagamento
4 Il contenuto della cartella di pagamento
5 La prescrizione della cartella di Equitalia
6 Entro quando fare ricorso contro la cartella di Equitalia?
7 Quale giudice è competente per il ricorso?
8 Se non vuoi fare causa c’è l’autotutela
La contestazione non può mai entrare nel merito delle somme
Chi intende contestare una cartella di pagamento non può farlo per questioni attinenti al merito dell’imposta o della sanzione come, ad esempio, errori di calcolo o di individuazione del soggetto obbligato. Questo perché la cartella esattoriale viene emessa quando già il contribuente ha ricevuto, diverso tempo prima, l’atto dell’ente titolare del credito con cui gli viene intimato il pagamento dell’importo (per esempio, la multa, un avviso di accertamento dell’Agenzia delle Entrate, una diffida di pagamento della Regione per il bollo auto, ecc.). Per cui è contro quest’ultimo atto che il debitore deve muovere tutte le sue censure, senza poter attendere l’arrivo di Equitalia. Se così fosse, egli usufruirebbe di una estensione dei termini per l’opposizione non prevista dalla legge.
Pertanto, la contestazione contro la cartella di pagamento può avvenire solo per “vizi propri” della cartella stessa, ossia errori commessi da Equitalia. Quelli invece commessi a monte dall’ente titolare del credito si sono sanati per decorso dei termini utili all’impugnazione.
Quali sono i “vizi propri” della cartella di pagamento?
Ricollegandoci a quanto appena detto, ecco alcuni esempi di “vizi propri” della cartella esattoriale cui spesso ci si aggrappa per chiederne l’annullamento:
il difetto di notifica (ad esempio, notifica della cartella senza che il contribuente abbia mai ricevuto l’atto prodromico dell’ente titolare del credito; notifica della cartella ad un soggetto diverso dal legittimato; mancata comunicazione del deposito del plico alla casa comunale; ecc.);
la prescrizione o la decadenza del diritto alla riscossione delle somme;
la mancata indicazione del responsabile del procedimento, necessaria in ogni cartella di pagamento;
l’inesatta o incompleta indicazione delle modalità e termini per fare ricorso al giudice;
la mancanza di pagine, all’interno del plico di Equitalia, che dovevano comporre la cartella di pagamento e la spiegazione delle ragioni per cui essa è stata inviata;
l’insufficiente motivazione della cartella (motivazione che può essere anche fornita con il semplice richiamo a un precedente atto già notificato al contribuente);
la carente spiegazione delle modalità di calcolo degli interessi, ecc.
La notifica della cartella di pagamento
Uno degli aspetti più delicati delle cartelle di pagamento è la notifica. L’esperienza insegna come tale procedura dia luogo a numerosi vizi che consentono l’impugnazione e annullamento della cartella.
Ricordiamo che la notifica può essere fatta:
a mani del contribuente o, in sua assenza, a un familiare convivente (purché maggiore di 14 anni e non incapace) o a persona addetta alla casa o al portiere dello stabile. Alla notifica provvede il messo notificatore del Comune. Se il contribuente o nessuno di questi soggetti è presente in casa, il messo deposita il plico presso la Casa Comunale e ne dà notizia al contribuente, invitandolo a ritirarlo.
Un errore comunemente posto, in questi casi, è che la relata di notifica, che il messo deve necessariamente redigere prima del deposito della cartella in Comune, nel dare atto dell’assenza del contribuente, dimentica di specificare che sono state fatte “ulteriori ricerche all’interno del Comune di residenza” al fine di individuare il destinatario. Senza tale specificazione, la notifica è nulla: infatti, secondo la giurisprudenza della Cassazione, è illegittimo il deposito presso la Casa Comunale se prima il messo non ha tentato la notifica del plico in altri luoghi diversi dalla residenza, effettuando le dovute attività per ricercare il contribuente.
con raccomandata a.r. attraverso il comune postino di Poste Italiane.
La giurisprudenza ha ritenuto che le notifiche possono essere fatte solo per il tramite del servizio di Poste Italiane e non mediante poste private (salvo che a quest’ultime non si sia affidato lo stesso postino, delegando la consegna).
La Cassazione, contrariamente a qualche giudice di merito, ritiene che la notifica per raccomandata a.r. sia legittima e non impugnabile.
con posta elettronica certificata: si tratta di una modalità entrata in vigore dal 1° giugno 2016 ed obbligatoria per autonomi, professionisti e aziende.
Il contenuto della cartella di pagamento
In passato la cartella veniva spesso impugnata perché – così sostenevano i ricorrenti – all’interno della busta spedita da Equitalia non vi erano tutti i fogli o vi era un contenuto di tipo diverso. Tale contestazione si fondava su un orientamento della giurisprudenza che addossava la prova contraria sul mittente. Oggi la Cassazione ha affermato il principio contrario: chi sostiene che il plico abbia un contenuto differente da quello dichiarato dal mittente deve dimostrarlo: un onere eccessivamente complesso che ha reso assai difficoltosa tale tipo di contestazione.
La cartella però potrebbe essere carente dell’indicazione del responsabile del procedimento, il che la renderebbe insanabilmente nulla.
Secondo alcuni giudici, poi, è nulla la cartella che non indica i criteri di calcolo degli interessi, i quali devono essere specificati per ogni singola annualità, in modo tale che il contribuente possa risalire al tasso applicato e verificare la correttezza dei conteggi.
La cartella deve essere poi motivata, ossia deve indicare le ragioni per le quali è stata emessa. Se essa si appoggia su un precedente atto (per esempio una multa) a sua volta già notificato al contribuente, la motivazione si esaurisce nell’indicazione degli estremi di tale atto e della data di notifica.
Se la cartella fa riferimento a un atto precedente e quest’ultimo non è mai stato notificato (si pensi a una intimazione di pagamento per imposte evase), la cartella stessa è nulla e può essere impugnata.
La prescrizione della cartella di Equitalia
La cartella di pagamento “scade” (o meglio detto “si prescrive”) dopo un certo periodo di tempo, per cui tutti gli atti successivi (come pignoramenti, avvisi di ipoteche o fermi, solleciti di pagamento) sono nulli. Sui termini della prescrizione rinviamo a “Come verifico se la cartella di pagamento è prescritta?”.
Entro quando fare ricorso contro la cartella di Equitalia?
Un aspetto da non sottovalutare sono i termini entro cui fare ricorso contro la cartella di pagamento. Questi sono sempre di
60 giorni se oggetto della cartella sono tributi;
40 giorni se oggetto della cartella sono contributi dovuti all’Inps o all’Inail;
30 giorni se oggetto della cartella sono multe.
Se è in atto un pignoramento e il contribuente intende opporsi ai vizi formali degli atti del pignoramento, il termine si riduce a 20 giorni.
Quale giudice è competente per il ricorso?
A seconda del contenuto della cartella di pagamento è competente un giudice differente. In generale:
per tutti i tributi e imposte è competente la Commissione Tributaria Provinciale;
per le multe il giudice di pace;
per i contributi Inps e Inail il tribunale ordinario, sezione lavoro.
Se non vuoi fare causa c’è l’autotutela
Il ricorso al giudice non è l’unico rimedio – sebbene quello più efficace e sicuro – per ottenere l’annullamento della cartella di pagamento. La legge prevede la possibilità di inoltrare, in carta semplice o con Posta elettronica certificata, un ricorso in autotutela per chiedere l’annullamento dell’atto viziato, anche se sono scaduti i termini per il ricorso al giudice. L’eventuale silenzio dell’amministrazione si considera rifiuto.
Purtroppo questo sistema genera poche volte risultati soddisfacenti, anche in presenza di vizi evidenti e costantemente riconosciuti dai giudici come invalidanti. Ecco perché, anche in caso di presentazione del ricorso in autotutela, è sempre bene non far mai scadere i termini per il ricorso al giudice e riservarsi la possibilità dell’impugnazione tradizionale. Che certo è più costosa (implicando l’obbligo di pagamento del contributo unificato e dell’onorario al difensore), ma anche più sicura e imparziale.
Fonte: La Legge è uguale per tutti “Cartella di Equitalia come si contesta”.