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TERMINI DI PRESCRIZIONE CARTELLA DI PAGAMENTO EQUITALIA.


Le cartelle di Equitalia non scadono tutte nello stesso termine: la prescrizione varia a seconda del tributo e, una volta verificatasi, il pignoramento non è più possibile. Tutte le cartelle di pagamento notificate da Equitalia (o da qualsiasi altro agente della riscossione) hanno una data di scadenza: è la cosiddetta prescrizione che, una volta compiutasi, non consente più di procedere al pignoramento, al fermo dell’auto o all’ipoteca sulla casa. In verità, capita spesso che la stessa Equitalia continui a riportare, all’interno dell’estratto di ruolo relativo alla posizione di un contribuente, uno o più debiti ormai prescritti, non curandosi del fatto che essi non possono più essere richiesti in via esecutiva.

E,purtroppo, la richiesta di cancellazione di tali debiti prescritti, avanzata in via bonaria dall’ interessato, viene quasi sempre ignorata. Insomma, se non c’è un ordine del giudice, Equitalia non cancella un bel niente. È vero, si tratta di un abuso che dimostra la scarsa collaborazione tra fisco e cittadino, ma ci sono anche buone notizie: non sempre Equitalia avanza un pignoramento sulla base di cartelle scadute ed esse rimangono solo virtualmente, nell’ elenco dei debiti, ma senza mai produrre effetti.


Indice

1 Come ci si accorge se una cartella di pagamento è prescritta?


2 Che fare se una cartella di pagamento è prescritta?


3 IRPEF


4 IVA


5 IRAP


6 IMU, TASI, TOSAP, COSAP, TARSU, TARI e altri tributi locali


7 MULTE, CONTRAVVENZIONI E SANZIONI


8 CONTRIBUTI INPS E INAIL


9 CANON RAI


10 BOLLO AUTO


11 CAMERA DI COMMERCIO


Come ci si accorge se una cartella di pagamento è prescritta?

Il termine di prescrizione non è uguale per tutte le cartelle di pagamento, ma varia a seconda della causale della cartella, ossia del tributo, della sanzione, ecc. Quindi, la prima cosa che bisogna fare è leggere lo spazio della cartella di pagamento dedicato alla descrizione degli importi richiesti. Su tutte le cartelle è presente una sorta di tabella, una scheda riepilogativa con l’indicazione delle ragioni che hanno portato all’emissione della cartella stessa: mancato pagamento di una multa stradale, di una tassa, di una sanzione del Prefetto, ecc. Per ognuno poi di questi importi bisogna verificare il termine entro cui si prescrive secondo la tabella che riportiamo qui in fondo.

Che fare se una cartella di pagamento è prescritta? Per cancellare la cartella prescritta non si può fare un ricorso al giudice, poiché il termine per presentare opposizione contro un atto di Equitalia è, di norma, 60 giorni (30 per le multe, 40 per i contributi Inps e Inail).

Questo significa che se la cartella è stata notificata diversi anni prima, non è più impugnabile. Il contribuente allora dovrà attendere la successiva mossa di Equitalia (ad esempio un’intimazione di pagamento, un preavviso di fermo o di ipoteca, un pignoramento) e impugnare quest’ultimo.

Questo è l’unico modo utile per ottenere la cancellazione, anche dall’estratto di ruolo, del debito. Come abbiamo detto, infatti, le richieste in via di autotutela non sortiscono quasi mai effetti.


 IRPEF Decadenza Per le dichiarazioni dei redditi presentate fino al 2015 (periodi precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2016): – in caso di dichiarazione infedele l’accertamento fiscale deve intervenire entro il 31 dicembre del 4° anno successivo alla presentazione; – in caso di dichiarazione omessa (o nulla), entro il 31 dicembre del 5° anno successivo a quello in cui avrebbe dovuto essere presentata. Per le dichiarazioni dei redditi presentate a partire dal 2016: – in caso di dichiarazione infedele, l’accertamento fiscale deve intervenire entro il 31 dicembre del 5° anno successivo alla presentazione; – in caso di dichiarazione omessa (o nulla), entro il 31 dicembre del 7° anno successivo a quello in cui avrebbe dovuto essere presentata [1].


Prescrizione Dopo l’accertamento fiscale, la cartella di Equitalia deve intervenire entro 10 anni. Dopo la notifica della cartella di Equitalia, il pignoramento deve avvenire non prima di 60 giorni ed entro massimo 10 anni. Dopo 10 anni, la cartella di Equitalia si prescrive. Tuttavia, un recente, ma minoritario indirizzo, ritiene che l’Irpef (in quanto imposta con scadenza annuale) si prescriva dopo 5 anni e non 10. Se Equitalia non svolge alcuna azione dopo 1 anno dalla notifica della cartella, per avviare il pignoramento deve prima notificare l’intimazione di pagamento (invitando il contribuente a pagare entro 5 giorni), altrimenti il pignoramento è illegittimo. Tale regola non vale però per il fermo e l’ipoteca (perché sono misure cautelari e non esecutive), ma per esse deve essere notificato, almeno 30 giorni prima, il preavviso.


 IVA Decadenza Per le dichiarazioni dei redditi presentate fino al 2015 (periodi precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2016):

– in caso di dichiarazione infedele l’accertamento fiscale deve intervenire entro il 31 dicembre del 4° anno successivo alla presentazione; – in caso di dichiarazione omessa (o nulla), entro il 31 dicembre del 5° anno successivo a quello in cui avrebbe dovuto essere presentata. Per le dichiarazioni dei redditi presentate a partire dal 2016: – in caso di dichiarazione infedele, l’accertamento fiscale deve intervenire entro il 31 dicembre del 5° anno successivo alla presentazione; – in caso di dichiarazione omessa, entro il 31 dicembre del 7° anno successivo a quello in cui avrebbe dovuto essere presentata; – in caso di dichiarazione nulla entro il 31 dicembre dell’8° anno successivo a quello in cui avrebbe dovuto essere presentata.


Prescrizione Dopo l’accertamento fiscale, la cartella di Equitalia deve intervenire entro 10 anni. Dopo la notifica della cartella di Equitalia, il pignoramento deve avvenire non prima di 60 giorni ed entro massimo 10 anni. Dopo 10 anni, la cartella di Equitalia si prescrive. Tuttavia, un recente, ma minoritario indirizzo, ritiene che l’Irpef (in quanto imposta con scadenza annuale) si prescriva dopo 5 anni e non 10. Se Equitalia non svolge alcuna azione dopo 1 anno dalla notifica della cartella, per avviare il pignoramento deve prima notificare l’intimazione di pagamento (invitando il contribuente a pagare entro 5 giorni), altrimenti il pignoramento è illegittimo. Tale regola non vale però per il fermo e l’ipoteca (perché sono misure cautelari e non esecutive), ma per esse deve essere notificato, almeno 30 giorni prima, il preavviso.


 IRAP

Decadenza Per le dichiarazioni dei redditi presentate fino al 2015 (periodi precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2016): – in caso di dichiarazione infedele l’accertamento fiscale deve intervenire entro il 31 dicembre del 4° anno successivo alla presentazione; – in caso di dichiarazione omessa (o nulla), entro il 31 dicembre del 5° anno successivo a quello in cui avrebbe dovuto essere presentata. Per le dichiarazioni dei redditi presentate a partire dal 2016: – in caso di dichiarazione infedele, l’accertamento fiscale deve intervenire entro il 31 dicembre del 5° anno successivo alla presentazione;

– in caso di dichiarazione omessa o nulla, entro il 31 dicembre del 7° anno successivo a quello in cui avrebbe dovuto essere presentata.


Prescrizione Dopo l’accertamento fiscale, la cartella di Equitalia deve intervenire entro 10 anni. Dopo la notifica della cartella di Equitalia, il pignoramento deve avvenire non prima di 60 giorni ed entro massimo 10 anni. Dopo 10 anni, la cartella di Equitalia si prescrive. Tuttavia, un recente, ma minoritario indirizzo, ritiene che l’Irpef (in quanto imposta con scadenza annuale) si prescriva dopo 5 anni e non 10. Se Equitalia non svolge alcuna azione dopo 1 anno dalla notifica della cartella, per avviare il pignoramento deve prima notificare l’intimazione di pagamento (invitando il contribuente a pagare entro 5 giorni), altrimenti il pignoramento è illegittimo. Tale regola non vale però per il fermo e l’ipoteca (perché sono misure cautelari e non esecutive), ma per esse deve essere notificato, almeno 30 giorni prima, il preavviso.  IMU, TASI, TOSAP, COSAP, TARSU, TARI e altri tributi locali Decadenza A partire dal 2007 gli avvisi di accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Per gli obblighi di pagamento scaduti prima del 2007 valgono i seguenti termini di decadenza: – in caso di denuncia infedele o incompleta, il Comune deve notificare un avviso di accertamento in rettifica entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della denuncia; – in caso di omessa denuncia, il Comune deve notificare l’avviso di accertamento d’ufficio entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui la denuncia doveva essere presentata. Prescrizione La cartella di pagamento cade in prescrizione dopo 5 anni si veda articolo “Crediti erariali, Sezioni Unite: si prescrivono tutti in 5 anni”.

 MULTE, CONTRAVVENZIONI E SANZIONI Decadenza e prescrizione La cartella deve essere notificata entro 5 anni dal verbale di constatazione dell’infrazione, ma il Comune la deve consegnare a Equitalia entro 2 anni. La cartella scade dopo 5 anni dalla notifica.  CONTRIBUTI INPS E INAIL Decadenza L’INPS deve rendere esecutivi i ruoli entro:

– il 31 dicembre dell’anno successivo al termine fissato per il versamento, per i contributi o premi non versati dal debitore; in caso di denuncia o comunicazione tardiva o di riconoscimento del debito, tale termine decorre dalla data di conoscenza da parte dell’ente; – il 31 dicembre dell’anno successivo alla data di notifica del provvedimento per i contributi o premi dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici; – il 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui il provvedimento è divenuto definitivo per quelli sottoposti a gravame giudiziario. Prescrizione La cartella di Equitalia si prescrive dopo 5 anni.  CANON RAI La prescrizione della cartella di pagamento è di 10 anni.  BOLLO AUTO Decadenza Il primo avviso al contribuente deve essere inviato entro il 31 dicembre del 3° anno successivo a quello in


cui è dovuto il pagamento (quindi, per il bollo dovuto nel 2015, il termine dei tre anni inizia a decorrere da gennaio 2016 e scade il 31 dicembre 2018). Prescrizione La cartella di Equitalia si prescrive dopo il 31 dicembre del 3° anno successivo a quello in cui è dovuto il pagamento (quindi, per il bollo dovuto nel 2015, il termine dei tre anni inizia a decorrere da gennaio 2016 e scade il 31 dicembre 2018).  CAMERA DI COMMERCIO La cartella di pagamento scade dopo 10 anni.

Fonte: La legge è uguale per tutti “Equitalia: come verifico se la cartella di pagamento è prescritta?”.


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