La notifica PEC della cartella esattoriale è nulla se priva della firma digitale
La Commissione Tributaria Provinciale di Milano, sezione I, con la sentenza n. 1023 del 13 dicembre 2016, pubblicata il 3 febbraio 2017 annulla la cartella esattoriale allegata alla PEC notificata sotto forma di documento informatico non essendo firmata digitalmente e, per l’effetto, accoglie il ricorso proposto dal contribuente.
Nel caso di specie il file della cartella di pagamento scelto dall'agente della riscossione era un file “.pdf” motivo per cui la Commissione, non risultando avere anche l’estensione “.p7m” (tipica dei file firmati digitalmente) ha ritenuto non valida la notificazione per posta elettronica certificata della cartella di pagamento non essendo questa firmata digitalmente.
In giurisprudenza si registrano altre pronunce di simile indirizzo quali, ad esempio, quelle emesse dalla Commissione Tributaria di Savona che, rispettivamente con le decisioni n. 100/2017 e 101/2017 ha annullato le relative cartelle in quanto le stesse, notificate tramite PEC, non erano state firmate digitalmente mentre altre Commissioni, pur se con diverse motivazioni, sono pervenute a medesime conclusioni annullando, quindi, le cartelle notificate da Equitalia tramite l’utilizzo della posta elettronica certificata (cfr. Commissione Tributaria Provinciale di Napoli, sentenza n. 611 del 26 febbraio 2016, Commissione Tributaria Provinciale di Lecce, sentenza n. 1817 del 12 maggio 2016 e Commissione Tributaria Provinciale di Milano, sentenza n. 1638 del 24 febbraio 2017).
Prima di procedere con la disamina della decisione in commento, è opportuno precisare che in Lombardia il processo tributario telematico è stato ufficialmente introdotto il 15 aprile 2017.
Tale puntualizzazione è dovuta al fine di chiarire che il procedimento di cui ci occupiamo, essendo iniziato prima del 15 aprile 2017 è un processo che si è celebrato nella maniera tradizionale.
Nel proporre il ricorso il contribuente eccepisce anche la illegittimità della notifica della cartella tramite PEC in quanto la stessa sarebbe priva dell’attestazione della conformità della cartella notificata all'originale, nonché per la mancanza della prova dell'effettiva consegna al destinatario.
La Commissione Tributaria Provinciale di Milano ritiene la prima questione sollevata, preliminare alla seconda e la decide ritendo non valida la notifica effettuata stante, in particolare, la carenza di quanto disposto dal codice dell’amministrazione digitale agli articoli 20 comma 1 bis e 21.
CODICE DELL’AMMINISTRAZIONE DIGITALE
ART. 20 - Documento informatico
1-bis. L'idoneità' del documento informatico a soddisfare il requisito della forma scritta e il suo valore probatorio sono liberamente valutabili in giudizio, tenuto conto delle sue caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza, integrità ed immodificabilità, fermo restando quanto disposto dall'articolo 21.
ART. 21 - Documento informatico sottoscritto con firma elettronica
1. Il documento informatico, cui è apposta una firma elettronica, sul piano probatorio e' liberamente valutabile in giudizio, tenuto conto delle sue caratteristiche oggettive di qualita', sicurezza, integrità e immodificabilità.2. Il documento informatico sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale, formato nel rispetto delle regole tecniche di cui all'articolo 20, comma 3, che garantiscano l'identificabilità dell'autore, l'integrità e l'immodificabilità del documento, ha l'efficacia prevista dall'articolo 2702 del codice civile. L'utilizzo del dispositivo di firma elettronica qualificata o digitale si presume riconducibile al titolare, salvo che questi dia prova contraria.
Nello specifico la Commissione milanese perviene alla dichiarazione di nullità per la mancata sottoscrizione digitale del documento informatico così come definito dall’articolo 20 CAD il quale poi, al comma 1 bis prevede che “l'idoneità' del documento informatico a soddisfare il requisito della forma scritta e il suo valore probatorio sono liberamente valutabili in giudizio, tenuto conto delle sue caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza, integrità ed immodificabilità, fermo restando quanto disposto dall'articolo 21”.
L’articolo 21 CAD prevede poi che il documento informatico digitalmente sottoscritto, oltre a garantire l’identificabilità del suo autore e, soprattutto, la sua l’integrità e immodificabilità ha l’efficacia prevista dall’articolo 2702 del codice civilee quindi fa piena prova fino a querela di falso.
Art. 2702 c.c. - Efficacia della scrittura privata
La scrittura privata fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza delle dichiarazioni da chi l'ha sottoscritta, se colui contro il quale la scrittura è prodotta ne riconosce la sottoscrizione, ovvero se questa è legalmente considerata come riconosciuta.
La Commissione, in dopo aver accertato che la cartella esattoriale allegata alla PEC e notificata sotto forma di documento informatico risultava essere un normalissimo file “.pdf”, privo dell’estensione “.p7m” e, come tale, quindi, non firmato digitalmente e che il semplice file .pdf non poteva qualificarsi idoneo a garantire, con assoluta certezza, da una parte l’identificabilità del suo autore e la paternità dell’atto e, dall’altra, la sua l’integrità e immodificabilità, così come richiesto dal codice dell’amministrazione digitale, dichiara che “la notificazione per posta elettronica certificata non è valida con illegittimità derivata della stessa cartella” e, per tale motivo, viene annullata.
Per la Commissione Tributaria Provinciale di Milano, la notifica tramite PEC della cartella esattoriale, sarebbe stata legittima ove la stessa cartella, allegata quale documento informatico, fosse risultata firmata digitalmente; la Commissione meneghina deduce la mancanza della sottoscrizione digitale della cartella in considerazione del fatto che il file allegato alla PEC è munito solo di estensione “.pdf” mentre, ove il file fosse stato firmato digitalmente, avrebbe aggiunto all’estensione “.pdf” anche quella “.p7m” e quindi il file, dopo il nome, avrebbe riportato l’estensione “.pdf.p7m” però dovendo considerare che, anche un file con estensione “.pdf”, pur privo dell’estensione “.p7m” potrebbe comunque essere firmato digitalmente ove, per la sottoscrizione, il suo autore abbia utilizzato l’algoritmo PAdES (che appone la firma all’interno del documento informatico) in luogo di quello CAdES (che aggiunge all’estensione “.pdf” quella “.p7m”) e, proprio per poter verificare, in un documento informatico, la presenza o meno di firma digitale, è sempre doveroso utilizzare uno dei tanti software gratuiti attraverso i quali è possibile verificare se il file è firmato digitalmente e con quale algoritmo.
Non essendo presente nel processo tributario una norma dalla quale evincere il procedimento da adottare per dare la prova della notifica PEC, è probabile, ma di quanto si affermerà non è possibile avere certezza, che nel caso di specie la “verifica” sia stata effettuata dalla Commissione attraverso l’analisi della copia analogica (stampa cartacea) della ricevuta di accettazione e della ricevuta di consegna della notifica PEC della cartella esattoriale ma tale verifica non potrà mai garantire, con assoluta certezza, la mancanza di firma digitale in un file con estensione “.pdf”.
A tal proposito è assolutamente condivisibile la decisione della Commissione Tributaria di Napoli, Sezione 28, sentenza n. 21038 del 17 novembre 2016 che, “…a fronte della mera contestazione del ricorrente relativa alla mancata ricezione della cartella la Concessionaria Equitalia, nel costituirsi e fornire memorie aggiuntive, ha prodotto in atti copia analogica…”delle ricevute di accettazione e consegna della notifica PEC prive di qualsiasi attestazione di conformità ai rispettivi documenti informatici dalle quali sono state estratte, le quali ricevute cartacee però, non essendo state formalmente oggetto di disconoscimento da parte del ricorrente, ai sensi dell’art. 23 comma 2 CAD, hanno la stessa efficacia probatori dell’originale da cui sono estratte.
ART. 23 C.A.D. - Copie analogiche di documenti informatici
Le copie e gli estratti su supporto analogico del documento informatico, conformi alle vigenti regole tecniche, hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale se la loro conformità non è espressamente disconosciuta. Resta fermo, ove previsto l'obbligo di conservazione dell'originale informatico.
Con tale motivazione la Commissione partenopea riteneva idonea la documentazione prodotta a fornire prova della notifica della cartella esattoriale effettuata tramite PEC motivo per cui respingeva il ricorso.
Tornando alla decisione della Commissione Tributaria Provinciale di Milano è palese che nel caso di specie il ricorrente ritiene illegittima la notificazione della cartella per la mancata attestazione della conformità della cartella notificata all'originale, senza peraltro effettuare disconoscimento alcuno ma, nonostante ciò, il ricorso viene accolto e la notifica dichiarata illegittima considerando che la cartella esattoriale notificata tramite PEC sotto forma di documento informatico era priva di sottoscrizione digitale anche se sul punto la Corte di Cassazione, Sezione V Civile, con la sentenza del 13 maggio 2016, n. 9872 ritiene che “…l’omessa sottoscrizione della cartella di pagamento da parte del funzionario competente non comporta l’invalidità dell’atto, la cui esistenza non dipende tanto dall’apposizione del sigillo o del timbro o di una sottoscrizione leggibile, quanto dal fatto che tale elemento sia inequivocabilmente riferibile all’organo amministrativo titolare del potere di emetterlo”.
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